Istituito con Legge 448 del 23/12/1998 art. 66 e poi recepito dal Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151 art. 74, spetta a tutte le madri (cittadine italiane, comunitarie od extracomunitarie in possesso di un titolo di soggiorno, residenti in Italia al momento del parto o dell'affidamento/adozione) che non beneficiano, o beneficiano in parte (strettamente per la quota mancante), del trattamento previdenziale dell’indennità di maternità.
L'assegno spetta solo entro determinati limiti di reddito ed è erogabile una sola volta.
I richiedenti non devono essere già beneficiari di altro assegno di maternità INPS ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
La richiesta può anche essere presentata dai padri, limitatamente ai casi di abbandono del minore da parte della madre o di affidamento esclusivo del minore al padre o in caso di decesso della madre.