In caso di omesso/parziale versamento degli importi indicati come dovuti nell’avviso di pagamento, il Servizio gestione rifiuti o tributi competente procede ad emettere atto formale di richiesta di pagamento da notificarsi all’utente, i cui importi sono riscossi in una rata unica, alla scadenza perentoria indicata nella richiesta di pagamento o nell’atto di accertamento.
L’atto formale di richiesta di pagamento notificato all’utente riporta gli estremi per l’eventuale impugnazione da parte del destinatario e, una volta diventato definitivo senza che l’utente abbia provveduto al versamento degli importi dovuti, costituisce titolo esecutivo per la riscossione forzata da parte del Comune.
In caso di omesso/parziale o tardivo versamento a seguito della notifica di formale richiesta di pagamento, il Servizio gestione rifiuti o tributi competente procede, nei termini di legge, all’emissione di apposito atto di irrogazione della sanzione per omesso/parziale versamento, anche unitamente al provvedimento di riscossione forzata degli importi dovuti.
In caso di omesso/parziale versamento anche a seguito della notifica di tale atto di irrogazione della sanzione, la riscossione dei relativi importi potrà essere effettuata mediante esecuzione forzata da promuoversi a seguito della notifica di avviso di accertamento esecutivo ai sensi dell’art. 1, legge 160/2019, comma 792 e seguenti, salvo affidamento all’Agente nazionale della riscossione.
Si applicano in ogni caso le relative disposizioni del regolamento generale delle entrate.