Ai sensi della legge 147/2013, art. 1, comma 688 e dall’art. 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, il versamento del tributo è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del d.lgs. 241/1997, ovvero tramite le modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali, ovvero attraverso la piattaforma PagoPa.
Deve comunque essere garantita, su richiesta del contribuente, una modalità di pagamento gratuita.
Gli importi dovuti sono riscossi in due rate consecutive e alle scadenze fissate ed evidenziate nell’avviso di pagamento trasmesso dal Comune.
E’ consentito il pagamento della TARI in un’unica soluzione, che dovrà essere effettuato entro la scadenza della prima rata.
Il pagamento del tributo TARI potrà essere effettuato utilizzando il modello PagoPa allegato all’avviso recapitato ad ogni contribuente.
Lo sgravio o il rimborso delle somme a titolo di tributo TARI non dovuto è disposto dal Servizio gestione rifiuti o tributi competente entro novanta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva attraverso rimessa diretta dell’avviso TARI.